I N D I C E
TITOLO I – AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE
Art. 1 Autonomia del Comune
Art. 2 Sede, stemma e gonfalone
Art. 3 Funzioni
Art. 4 Tutela della salute
Art. 5 Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e della pace
Art. 6 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
Art. 7 Pari opportunità
Art. 8 Assistenza scolastica
Art. 9 Assetto ed utilizzazione del territorio
Art. 10 sviluppo economico
Art. 11 Statuto comunale
Art. 12 Regolamenti
Art. 13 Albo Pretorio
TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I – Gli organi istituzionali
Art. 14 Organi
Capo II – Il Consiglio
Art. 15 Elezione, composizione e durata
Art. 16 I Consiglieri
Art. 17 Prerogative delle minoranze consiliari
Art. 18 Prima seduta del Consiglio
Art. 19 Convocazione del Consiglio
Art. 20 Presidenza del Consiglio
Art. 21 Attribuzioni del Presidente del Consiglio
Art. 22 Linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente
Art. 23 Competenze del Consiglio
Art. 24 Commissioni consiliari permanenti
Art. 25 Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali
Art. 26 Adunanze del Consiglio
Art. 27 Funzionamento del Consiglio
Capo III – Il Sindaco
Art. 28 Il Sindaco
Art. 29 Competenze del Sindaco
Art. 30 Il Vice Sindaco
Art. 31 Deleghe ed incarichi
Art. 32 Cessazione dalla carica di Sindaco
Capo IV – La Giunta
Art. 33 Composizione della Giunta
Art. 34 Funzionamento della Giunta
Art. 35 Competenze della Giunta
Art. 36 Revoca degli Assessori
Capo V – Norme comuni
Art. 37 Mozione di sfiducia
Art. 38 Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
Art. 39 Pubblicità delle spese elettorali
TITOLO III – DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE
Capo I– Partecipazione e diritto all’informazione
Art. 40 Libere forme associative
Art. 41 Consulte tecniche di settore
Art. 42 Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione
Art. 43 Referendum comunali
Art. 44 Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini
TITOLO IV – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I – L’organizzazione amministrativa
Art. 45 Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 46 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
Art. 47 Incarichi ed indirizzi di gestione
Art. 48 Il Segretario comunale
Art. 49 Il Vice Segretario
Art. 50 Il Direttore Generale
Art. 51 Gestione amministrativa
Art. 52 Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti
Art. 53 Le determinazioni ed i decreti
Capo II – I servizi pubblici locali
Art. 54 I servizi pubblici locali
Art. 55 L’Azienda Speciale
Art. 56 L’Istituzione
Art. 57 Gestione dei servizi in forma associata
TITOLO V – DIFENSORE CIVICO
Art. 58 Il Difensore Civico
Art. 59 Requisiti e modalità di nomina del Difensore Civico
TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITÀ
Art 60 Autonomia finanziaria
Art. 61 Demanio e patrimonio
Art. 62 Revisione economico-finanziaria
Art. 63 Controllo di gestione e controllo di qualità
TITOLO VII – DISPOSIZIONE FINALE
Art. 64 Disposizione finale
TITOLO I – AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE
Art. 1
Autonomia del Comune
1. Il Comune è l’ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.
2. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell’ordinamento della Repubblica.
3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
4. E’ titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.
6. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d’interesse della comunità locale.
7. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull’attività dell’ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.
Art. 2
Sede, stemma e gonfalone
1. Il Comune di Ciro’ Marina e’ costituito dalle comunità delle popolazioni residenti sul suo territorio.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale .
3. La fascia tricolore e’ completata con lo stemma di cui al primo comma .
4. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore e’ disciplinato dalla legge e dal regolamento.
5. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari .
6. La sede del Comune di Ciro’ Marina è sita in Piazza Kennedy. La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la sede si riuniscono ordinariamente tutti gli organi e le Commissioni comunali .
7. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari ,con deliberazione della giunta municipale possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede, sempre nell’ambito del territorio comunale .
8. Sia gli organi che le Commissioni , possono riunirsi , anche in via ordinaria , in locali diversi dalla sede del Comune , sempre nell’ambito del territorio comunale .
Art. 3
Funzioni
1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini , per il superamento degli squilibri economici , sociali , civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della personalità umana.
2. Il Comune favorisce con ogni mezzo la crescita globale dei minori e la sua azione e’ mirata alla realizzazione di tutte le iniziative idonee a favorire adeguate risposte ai bisogni dei bambini e dei giovani .
3. Allo scopo di favorire la partecipazioni dei ragazzi alla vita della comunità il Consiglio Comunale può promuovere la nascita del Consiglio Comunale dei ragazzi con il compito di deliberare in via consultiva e\o in altre forme anche con assegnazione di budget di spesa , su argomenti di interesse collettivo del mondo giovanile .
4. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
5. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
6. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.
7. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l’esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni, dell’economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell’adeguatezza organizzativa.
8. Un apposito regolamento disciplina l’attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.
9. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell’anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.
Art. 4
Tutela della salute
1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
3. Al fine di garantire i diritti di cui al comma 1, il Sindaco prende accordi con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, nonché con la A.S.L. anche per tutela l’assistenza medica, ostetrica, farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.
Art. 5
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico e della pace
1. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare la causa di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
3. Il Comune si impegna a favorire il processo di pace e pertanto si impegna a respingere dal proprio territorio qualunque struttura che possa in alcun modo compromettere la pacifica convivenza fra i popoli.
4. Nel contesto dei precedenti commi il Comune tenderà a favorire la creazione di posti di lavoro collegati alla attività di salvaguardia dell’ambiente privilegiando giovani disoccupati, disabili, ex tossicodipendenti ed a svolgere campagne di educazione ambientale.
5. Nell’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.
Art.6
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale giovanile.
3. Per il raggiungimento di tale finalità il Comune favorisce l’istituzione di Enti, Organismi, ed Associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell’art.7, comma 5, della legge 8.6.1990, n.142.
4. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da apposito regolamento, che deve, altresì, prevedere il concorso degli Enti, Organismi ed associazioni alle sole spese di gestione.
Art. 7
Pari opportunità
1. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:
· E’ riservato a donne un terzo, arrotondato all’unità più vicina, dei posti di componente delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso fermo restando l’osservanza del principio contenuto nell’art.8 lett. d) del D. Lg.vo 3.2.1993, n. 29. Nell’atto di nomina dei membri delle commissioni di concorso viene specificato l’impedimento oggettivo che impedisca l’osservanza della norma;
· E’ garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all’incidenza percentuale, arrotondata all’unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente;
· I regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall’art.51 della Legge 8 giugno 1990, n.142, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l’equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.
Art. 8
Assistenza scolastica
1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all’assistenza scolastica concernenti le strutture,
i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazione e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l’assolvimento dell’obbligo scolastico, nonché per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. L’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalle leggi regionali sul diritto allo studio;
3. Istituisce nuove scuole e potenzia, pertanto, tutte le strutture scolastiche di ogni tipo ed indirizzo per formare e migliorare la coscienza civile, creando atteggiamenti di rispetto nei confronti del fenomeno delinquenziale e porre, quindi, in essere grande impegno per il recupero delle zone di devianza.
Art. 9
Assetto ed utilizzazione del territorio
1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali e religiosi.
2. Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all’abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, disciplinati da apposito regolamento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.
Art. 10
Sviluppo economico
1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, adotta iniziative atte a stimolare l’attività e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Promuove la realizzazione di strutture a supporto della pesca ed il rinnovamento delle attrezzature e dei servizi.
4. Tutela e promuove lo sviluppo dell’agricoltura, favorisce le iniziative volte a commercializzare e diffondere i prodotti locali con particolare attenzione alla produzione e commercializzazione del vino.
5. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi con particolare riferimento a quelli agro – turistici.
6. Il Comune promuove e favorisce attività nel settore terziario di supporto (marketing, informatizzazioni ecc.).
7. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi con particolare riguardo ai giovani in cerca di prima occupazione.
Art. 11
Statuto comunale
1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
3. Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.
4. Le modifiche d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio successiva all’esame dell’Organo di controllo.
6. Lo statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.
Art. 12
Regolamenti
1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
4. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d’attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all’esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.
5. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all’albo pretorio.
6. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.
Art. 13
Albo Pretorio
1. Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
2. Il Messo Comunale cura la tenuta dell’Albo e l’affissione degli atti soggetti a pubblicazione.
TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I – Gli organi istituzionali
Art. 14
Organi
1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Gli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
Capo II – Il Consiglio
Art. 15
Elezione, composizione e durata
1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da venti Consiglieri.
2. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico, sociale ed economico del comune e ne controlla l’attuazione.
3. L’elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
4. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio o ad una intera sessione ordinaria.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
6. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
7. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
8. Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
9. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
Art. 16
I Consiglieri
1. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
4. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e degli uffici e servizi dell’Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all’inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.
6. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato.
7. I consiglieri possono riunirsi in gruppi e ne danno comunicazione al presidente, al sindaco ed al Segretario Comunale, unitamente all’indicazione del nome del capogruppo . Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri , non appartenenti alla giunta , che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
8. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali con le quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri .
9. I capigruppo consiliari, per l’ordinaria corrispondenza, sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio segreteria del Comune . Per gli atti di non ordinaria amministrazione bisogna prevedere adeguata informazione .
10. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, copia delle documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato .
11. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione – per tale scopo – dal Sindaco .
Art. 17
Prerogative delle minoranze consiliari
1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.
3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.
Art. 18
Prima seduta del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale nella sua prima adunanza e prima di qualsiasi altro oggetto:
a. esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del T.U. approvato con D.P.R. 16.5.1960, n.570 e successive modificazioni ;
b. procede all’elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio .
c. procede ad accogliere il giuramento del Sindaco;
d. prende atto della comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta;
e. prosegue quindi con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.
2. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificare almeno cinque giorni prima della seduta. Essa deve tenersi entro dieci giorni dalla sua convocazione.
3. La seduta , nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Sindaco.
4. La seduta, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri non eletti o la cui elezione non può essere convalidata per le cause ostative di cui si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dal presente statuto e dal regolamento interno.
Art. 19
Convocazione del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio o dal vice, in caso di sua assenza o impedimento, cui compete, altresì, stabilire il giorno dell’adunanza, salvo il caso in cui alla lett. c) del successivo comma 6 del presente articolo.
2. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
3. Le sessioni ordinarie si svolgono:
– entro il mese di giugno per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente;
– entro il mese di ottobre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo;
– entro il mese di novembre per l’assestamento del bilancio.
4. Sono da considerare ordinarie le sole sedute che comprendono all’ordine del giorno il conto
consuntivo, il bilancio preventivo e l’assestamento di bilancio.
5. Le sessioni straordinarie potranno aver luogo in qualsiasi periodo.
6. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
a) Per iniziativa del Presidente o del vice Presidente in caso di assenza o impedimento del primo
b) per iniziativa del Sindaco;
c) per deliberazione della Giunta Municipale, che stabilisce anche il giorno della seduta.
d) Su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica.
7. Nei casi di cui alle precedenti lettere c) e d) l’adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio Comunale può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal Sindaco, dal membro più anziano di età tra gli assessori, o tra i presentatori.
8. In caso d’urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
9. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo o del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
Art. 20
Presidenza del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente ed un Vicepresidente eletti tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata ( 2\3) dei componenti il consesso.
2. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza dei 2\3 richiesta è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati .
3. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo , il consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero dei voti .
4. In caso di parità entrano in ballottaggio il consigliere o i consiglieri più anziani d’età .
5. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.
6. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti.
7. In caso di parità entrano in ballottaggio il consigliere o i consiglieri più anziani di età.
8. Risulterà eletto il Consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti.
9. E’ facoltà del Consiglio aggiornare la seduta per il ballottaggio al giorno successivo.
10. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
11. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.
12. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all’ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi.
13. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
14. Al Presidente e al Vicepresidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all’interno dell’ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competa loro per effetto della carica rivestita.
Art. 21
Attribuzioni del Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio:
a. rappresenta il Consiglio Comunale;
b. convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, d’intesa con il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
c. ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge;
d. modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano come da regolamento ;
e. consente la facoltà di parlare e stabilisce i termini della discussione ;
f. pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota;
g. determina l’ordine delle votazioni e ne controlla e proclama i risultati ;
h. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo, a cui partecipa di diritto anche il Sindaco .
i. decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
j. ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
k. sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
l. insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
m. assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
n. esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell’ente.
2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
Art. 22
Linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente
1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta – sentita la Giunta – al Consiglio Comunale per l’approvazione entro sessanta giorni dall’insediamento dello stesso.
2. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d’indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.
3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l’azione di governo inizialmente definita ed approvata.
4. Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
5. Il documento così approvato costituisce il principale atto d’indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio della funzione di controllo politico – amministrativo del consiglio.
6. Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l’azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.
Art. 23
Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti atti fondamentali:
a) atti normativi
– Statuto dell’Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni
– regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell’esercizio della propria potestà regolamentare
b) atti di programmazione
– programmi
– piani finanziari
– relazioni previsionali e programmatiche
– piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
– piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione
– eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie
– bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
– ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
– conti consuntivi
c) atti di decentramento
– tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini
d) atti relativi al personale
– atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
– autorizzazione alla polizia municipale a portare armi
e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti
– convenzioni fra comuni e fra Comune e provincia
– accordi di programma
– costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali
f) atti relativi a spese pluriennali
– tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
g) atti relativi ad acquisti, alienazioni d’immobili, permute, concessioni ed appalti
– acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio
– appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio
h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
– atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
– assunzione diretta di pubblici servizi
– costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria
– concessioni di pubblici servizi
– affidamento di servizi o attività mediante convenzione
i) atti relativi alla disciplina dei tributi
– atti di istituzione di tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge
– disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici
– modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta
l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari
– contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio
– emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
– emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione
– ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario
m) atti di nomina
– definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni
– nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge
– nomina d’ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari
– nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d’inchiesta
n) atti elettorali e politico – amministrativi
– esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti
– surrogazione dei consiglieri
– approvazione delle linee programmatiche di governo dell’Ente
– approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia
– nomina della commissione elettorale comunale
– esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
– esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze
o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico – amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.
Art. 24
Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio per l’esercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti.
2. Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.
3. I lavori delle commissioni consiliari non sono pubblici.
4. Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.
5. Le commissioni consiliari permanenti nell’ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.
6. Esse esercitano altresì il controllo politico – amministrativo sull’andamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
7. Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per l’esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario, i quali hanno l’obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.
8. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal regolamento l’approvazione da parte del Consiglio di atti d’indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.
9. Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
10. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilan